Condizioni generali

 

Articolo 1: Generale
1.1 L’appaltatore è Janson Bridging B.V. e/o una o più società del suo gruppo.
1.2 Per committente si intende la persona fisica o giuridica che affida a Janson Bridging l’incarico della fornitura di beni e/o l’esecuzione di la vori e/o la prestazioni di servizi, che Janson Bridging accetta.
1.3 Per contratto si intende il contratto stipulato tra il committente e Janson Bridging per la fornitura di beni e/o esecuzione di lavori e/o prestazione di servizi.

Articolo 2: Applicabilità
2.1 Le presenti condizioni generali di fornitura trovano applicazione su tutte le richieste, offerte, preventivi, conferme di incarico, contratti e altri negozi giuridici tra Janson Bridging e il committente.
2.2 In caso di divergenza tra il contenuto del contratto stipulato tra Janson Bridging e il committente e le presenti condizioni, prevalgono le disposizioni del contratto.

Articolo 3: Preventivi
3.1 Tutti i preventivi non sono vincolanti, salvo se espressamente indicato.
3.2 Il committente fornisce a Janson Bridging informazioni sulle caratteristiche desiderate per i servizi o il prodotto che Janson dovrà fornire. Il committente offre inoltre a Janson Bridging informazioni ed esegue i rilievi e i calcoli, salvo diverso accordo. Janson Bridging parte dai dati forniti dal committente.
3.3 Janson Bridging si riserva il diritto di addebitare al committente tutti i costi sostenuti per il preventivo, qualora il committente non accetti l’offerta.

Articolo 4: Il contratto
4.1 Il contratto ha inizio all’accettazione scritta dell’offerta da parte del committente.
4.2 Il contratto può essere modificato esclusivamente attraverso conferma scritta di Janson Bridging.
4.3 Se due o più committenti affidano un incarico a Janson Bridging, sono vincolati in solido e Janson Bridging ha diritto all’esecuzione nei confronti di ciascuno di essi.

Articolo 5: Consulenza e informazioni fornite
5.1 Nell’esecuzione del contratto, Janson Bridging può presupporre la correttezza e la completezza dei dati fornitigli dal committente.
5.2 Il committente esonera Janson Bridging da qualsivoglia responsabilità di terzi relativa all’uso di pareri, disegni, calcoli, progetti, materiali, modelli e simili forniti da o a nome del committente.

Articolo 6: Tempi di consegna/ periodo di esecuzione
6.1 Janson Bridging stabilisce con approssimazione i tempi di consegna e/o il periodo di esecuzione.
6.2 Nel definire i tempi di consegna e/o il periodo di esecuzione, Janson Bridging suppone che l’incarico possa essere eseguito nelle circostanze a lei note in quel momento.
6.3 I tempi di consegna e/o il periodo di esecuzione hanno inizio solo dopo che sia stato raggiunto l’accordo tra le parti, siano stati ricevuti tutti i dati necessari, i disegni definitivi e approvati e simili siano in possesso di Janson Bridging, il pagamento (parziale) concordato sia pervenuto e siano state soddisfatte tutte le condizioni necessarie all’esecuzione.
6.4 Tutti i costi sostenuti da Janson Bridging in seguito a ritardi nei tempi di consegna e/o periodo di esecuzione saranno rimborsati dal committente.
6.5 Non sussiste alcun diritto di risarcimento danni o risoluzione in caso di superamento dei tempi di consegna e/o periodo di esecuzione.

Articolo 7: Forza maggiore
7.1 Janson Bridging ha il diritto di sospendere l’adempimento dei proprio obblighi se cause di forza maggiore le impediscono provvisoriamente di adempiere ai propri obblighi contrattuali nei confronti del committente.
7.2 Per forza maggiore si intende tra l’altro, ma senza alcun intento limitativo:
a. la circostanza per cui i fornitori, subappaltatori di Janson Bridging o il trasportatore incaricato da Janson Bridging non adempiono affatto o per tempo ai loro obblighi;
b. eventi meteorologici, terremoti, incendio, inondazione;
c. perdita, furto o altro di attrezzi o materiali, blocchi stradali, scioperi o interruzioni per lavori e limitazione delle importazioni o commerciali.
7.3 Qualora la provvisoria impossibilità di adempimento duri più di sei mesi, Janson Bridging non è più autorizzata alla sospensione. Trascorso detto termine, entrambe le parti possono rescindere con effetto immediato il contratto per la parte degli obblighi non rispettati.
7.4 In caso di forza maggiore che rende impossibile il rispetto in forma permanente, entrambe le parti hanno il diritto di rescindere il contratto con effetto immediato per la parte degli obblighi non ancora rispettati.
7.5 Le parti non hanno alcun diritto di risarcimento dei danni subiti o da subire a seguito della sospensione o della rescissione ai sensi del presente articolo.

Articolo 8: Volume del lavoro
8.1 Il committente deve curare l’ottenimento puntuale di tutte le licenze, permessi e altre disposizioni necessari all’esecuzione del lavoro. Il committente è tenuto a trasmettere i documenti su indicati a Janson Bridging alla prima richiesta.
8.2 Nel prezzo dell’opera non sono compresi:
a. i costi per l’allaccio di gas, acqua, energia elettrica o altri servizi infrastrutturali;
b. i costi di prevenzione o limitazione di danni a beni presenti nei pressi dell’opera;
c. i costi per il trasporto di materiali, componenti edili o rifiuti;
d. spese di viaggio e alloggio.

Articolo 9: Modifiche all’opera
9.1 Si parla di lavori in eccesso o in difetto se:
a. viene modificato il progetto, le specifiche o il capitolato;
b. le informazioni fornite dal committente non corrispondono più alla realtà;
c. le quantità stimate differiscono di oltre il 10%.
9.2 I lavori in eccesso vengono calcolati sulla base dei fattori che definiscono i prezzi vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori in eccesso. I lavori in difetto vengono decurtati sulla base dei fattori che determinano il prezzo vigenti al momento della stipula del contratto.
9.3 Modifiche del contratto o delle condizioni di esecuzione possono essere attuate esclusivamente previo accordo scritto.
9.4 Il committente è tenuto ad integrare il prezzo dei lavori in eccesso
9.5 Se l’importo dei lavori in difetto supera quello dei lavori in eccesso, al saldo finale Janson Bridging può addebitare al committente il 10% della differenza. La disposizione non vale per lavori in difetto che siano conseguenza di richiesta di Janson Bridging.

Articolo 10: Variazione dei prezzi
10.1 Janson Bridging può addebitare al committente un aumento dei fattori che determinano il prezzo che intervenga successivamente alla stipula del contratto.
10.2 Il committente è tenuto a saldare l’aumento dei prezzi come inteso al paragrafo 1 del presente articolo al primo termine di pagamento successivo.

Articolo 11: Esecuzione dell’opera
11.1 Il committente fa sì che Janson Bridging possa eseguire i suoi lavori al momento concordato.
11.2 Il committente si fa carico del rischio ed è responsabile dei danni a seguito di perdita, furto e danni ai beni di Janson Bridging, del committente e di terzi che si trovano sul sito dei lavori o in altro luogo concordato.

Articolo 12: Consegna dell’opera
12.1 L’opera viene considerata consegnata nei seguenti casi:
a. se il committente ha approvato l’opera;
b. se l’opera o una sua parte viene presa in uso dal committente;
c. se Janson Bridging ha comunicato per iscritto al committente che l’opera è completata e il committente non ha reso noto entro 14 giorni dalla comunicazione se l’opera è approvata o meno;
d. se il committente non approva l’opera sulla base di piccoli difetti o componenti mancanti che non possono essere riparati o consegnati entro 30 giorni e che ostacolano la messa in uso dell’opera.
12.2 Il committente indennizza Janson Bridging da azioni di terzi per danni a componenti non forniti dell’opera provocati dall’uso di componenti già forniti dell’opera.

Articolo 13: Responsabilità
13.1 L’obbligo al risarcimento danni di Janson Bridging a motivo di qualsivoglia fondamento giuridico è limitato al danno per cui Janson Bridging è assicurato attraverso una assicurazione contratta a proprio beneficio, ma non è mai più elevato dell’importo saldato dall’assicurazione nel caso specifico.
13.2 Qualora Janson Bridging non possa invocare l’assicurazione, l’obbligo di risarcimento danni è limitato ad un massimo del (IMMETTERE PERCENTUALE)% dell’importo totale dell’incarico (IVA esclusa).
13.3 Non sono soggetti ad alcun risarcimento:
a. sanni consequenziali: danni da stagnazione, perdita di prodotto, mancato utile, spese di trasporto, viaggio e alloggio;
b. dnni provocati da negligenza volontaria o consapevole di assistenti o personale non dirigente di Janson Bridging.
13.4 Janson Bridging non è responsabile di danni a materiale fornito da o a nome del committente a seguito di lavorazione non correttamente eseguita.
13.5 Il committente indennizza Janson Bridging da tutte le azioni di terzi a motivo di
responsabilità sul prodotto a seguito di difetto in un prodotto fornito dal committente a un terzo, composto (anche) da prodotti e/o materiali forniti da Janson Bridging. Il committente è tenuto a risarcire Janson Bridging per tutti i danni subito in tal senso, compresi i costi (completi) per la difesa.

Articolo 14: Garanzia e altri diritti
14.1 Janson Bridging garantisce la corretta esecuzione per un periodo di 12 mesi dopo la consegna
della prestazione concordata, saldo diverso accordo scritto. Su eventuale diverso termine di garanzia trovano nondimeno applicazione i restanti paragrafi del presente articolo.
14.2 In caso di difetto del bene fornito, Janson Bridging può scegliere di
riparare il difetto o di decurtare dalla fattura un importo equivalente. Janson Bridging sceglie la modalità e il momento della riparazione.
14.3 Il committente deve sempre mettere Janson Bridging in condizione di riparare un eventuale danno o di rieseguire la lavorazione.
14.4 Il committente può avvalersi della garanzia solo dopo aver adempiuto a tutti i propri obblighi nei confronti di Janson Bridging.
14.5 a. Non viene riconosciuta alcuna garanzia se i danni sono conseguenza di:

  • normale usura;
  • uso improprio;
  • manutenzione assente o inadeguata;
  • installazione, montaggio, modifica o riparazione ad opera del committente o di terzi;
  • difetti o inadeguatezza di beni provenienti o indicati dal committente;
  • difetti o inadeguatezza di materiali o accessori usati dal committente.

b. Non è riconosciuta alcuna garanzia su:

  • beni forniti che non erano nuovi al momento della consegna;
  • approvazione e riparazione di beni del committente;
  • componenti per cui è concessa garanzia del produttore.

14.6 I paragrafi da 2 a 5 del presente articolo trovano applicazione conforme su eventuali richieste del
committente a motivo di inadempimento, non conformità o qualsivoglia altro motivo.
14.7 I diritti del committente a motivo del presente articolo non sono cedibili.

Articolo 15: Obbligo di denuncia
15.1 Il committente deve fare comunicazione scritta al committente entro sette giorni dalla scoperta del difetto o del momento in cui avrebbe dovuto
ragionevolmente scoprire il difetto, pena l’impossibilità di invocare il difetto nella prestazione.
15.2 Il committente deve presentare per iscritto a Janson Bridging eventuali reclami sull’importo della fattura entro il termine di pagamento, pena la decadenza di ogni diritto. In caso di termine di pagamento di oltre trenta giorni, il reclamo da parte del committente deve pervenire per iscritto entro trenta giorni dalla data della fattura.

Articolo 16: Pagamento
16.1 Il pagamento viene effettuato su un conto indicato da Janson Bridging.
16.2 Salvo diverso accordo, il pagamento ha luogo:
a. In caso di pagamento parziale:
b. in tutti gli altri casi, entro trenta giorni dalla data della fattura.
16.3 Sono escluse decurtazioni di crediti nei confronti di Janson Bridging o sospensioni da parte del committente.
16.4 Tutto quanto il commettente deve o dovrà a Janson Bridging in virtù del contratto è immediatamente esigibile, indipendentemente dall’esecuzione totale della prestazione concordata, se:
a. un termine di pagamento è scaduto;
b. è stata fatta richiesta di fallimento o amministrazione controllata del committente;
c. viene imposto il sequestro sui beni del committente;
d. il committente (società) viene sciolto o liquidato;
e. il committente (persona fisica) richiede di avere accesso al risanamento dei debiti legale, viene posto sotto curatela o è deceduto.
16.5 In caso di scadenza del termine di pagamento da parte del committente, questi è tenuto al pagamento degli interessi diretti a
Janson Bridging. Gli interessi ammontano al (PERCENTUALE)% annui, ma sono pari agli interessi legali se maggiori. Nel calcolo degli interessi, una frazione di mese viene considerata mese intero.
16.6 Janson Bridging è autorizzata a compensare i propri debiti nei confronti del committente con crediti che imprese associate di Janson Bridging vantano sul committente. Janson Bridging è inoltre autorizzata a compensare i propri crediti sul committente con debiti di imprese associate a Janson Bridging nei confronti del committente. Ancora, Janson Bridging è autorizzata a compensare i propri debiti nei confronti del committente con crediti sulle imprese associate al committente. Per imprese associate si intendo imprese che appartengono alle stesso gruppo ai sensi dell’articolo 2:24b del codice civile olandese e una partecipazione ai sensi dell’articolo 2:24c del codice civile olandese.
16.7 Qualora il pagamento non abbia avuto luogo entro il termine concordato, il committente dovrà a Janson Bridging i costi extragiudiziali effettivamente sostenuti.

Articolo 17: Diritti di proprietà intellettuale
17.1 Janson Bridging conserva i diritti di autore e tutti i diritti di proprietà industriale sui propri preventivi, progetti forniti, immagini, disegni, modelli, programmi e simili, salvo diverso accordo scritto.
17.2 I diritti sui dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo restano proprietà di Janson Bridging, indipendentemente dall’addebito al committente dei costi per la loro realizzazione. Tali dati non possono essere copiati, utilizzati o mostrati a terzi. Le informazioni possono essere usate dal committente esclusivamente per la finalità per cui sono state fornite.
17.3 Alla prima richiesta, il committente deve restituire i dati a lui forniti come intesi al paragrafo 1 del presente articolo entro la scadenza indicata da Janson Bridging.

Articolo 18: Cauzioni

Articolo 19: Diritto applicabile e foro competente
21.1 Trova applicazione il diritto olandese.
21.2 È esclusa l’applicazione della Convenzione di Vienna (C.I.S.G.), come pure di qualsivoglia altro regolamento internazionale di cui sia consentita l’esclusione.
21.3 Tutte le controversie tra Janson Bridging e il committente che debbano insorgere saranno sottoposte al giudizio del giudice competente del Tribunale di Rotterdam.

 

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